Le disposizioni che regolano l’accesso alla professione di agente e rappresentante di commercio hanno conosciuto negli ultimi anni applicazioni non omogenee da una provincia all’altra.
Per quanto riguarda Belluno, il riferimento istituzionale è sempre stata la locale Camera di Commercio che, fino a poco tempo fa, ammetteva l’iscrizione al Registro Imprese come agente o rappresentante di commercio quel soggetto (persona fisica o ente) in grado di dimostrare il possesso dei requisiti morali (non essere stato condannato per reati particolari, ecc.) ed il possesso di un formale contratto di agenzia o rappresentanza intestato a proprio nome. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 25 marzo 2010 n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) la situazione è però notevolmente cambiata. Se da un lato tale decreto sembra confermare la definitiva soppressione del Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio, dall’altro assoggetta lo svolgimento dell’attività ad una D.I.A. differita da presentare alla Camera di Commercio competente per territorio nella quale vanno certificati i requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari previsti per l’attività medesima. A questo punto, in attesa di definitivi chiarimenti da parte del Ministero o della Regione, la Camera di Commercio di Belluno ha inteso applicare la disciplina di accesso all’attività mediante la diretta e formale verifica dei suddetti requisiti (obbligatori per il titolare o per i legali rappresentanti dell’impresa), che di seguito vengono elencati in dettaglio.
Pre requisiti
non essere dipendenti da persone, associazioni, enti pubblici e privati non svolgere attività per la quale è prescritta l’iscrizione nel Ruolo dei Mediatori essere in possesso del titolo di scuola dell’obbligo
Requisiti professionali
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali e giuridiche oppure avere frequentato con esito positivo il corso per agenti e rappresentanti riconosciuto dalla Regione oppure avere svolto per almeno due anni negli ultimi cinque attività come dipendente qualificato nel settore finanziario o delle vendite (viaggiatore piazzista, ecc.) oppure essere stato titolare o contitolare di un’impresa che ha svolto attività di vendita per almeno due anni negli ultimi cinque oppure essere già stato agente o rappresentante regolarmente iscritto al Ruolo
Requisiti morali
non essere interdetto o inabilitato, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione
IMPORTANTE! - Per coloro che intendono avviare ex novo l’attività di agente o rappresentante di commercio, solo dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla presentazione del modello di certificazione dei requisisti alla Camera di Commercio sarà possibile presentare al Registro delle Imprese la pratica telematica per la comunicazione di inizio dell’attività. - Coloro che già svolgono attività di agente o rappresentante di commercio non sono tenuti a dimostrare nuovamente il possesso dei requisiti professionali in quanto è fatto salvo il diritto acquisito. - Solo l’iscrizione al Registro delle Imprese con la qualifica formale di agente o rappresentante di commercio consente di usufruire delle agevolazioni fiscali riservate al settore (maggiore deducibilità costi auto, ecc.). |