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Ultimo aggiornamento 01/10/2024 ore 10:10:47
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| Polizza Assicurativa Enasarco. Grazie alla FNAARC è migliorata |
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Postato da admin il 15-12-2010 14:37:03
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Molte novità positive ottenute dalla FNAARC per gli agenti di commercio dalla nuova polizza in vigore dal 1° novembre 2010 e valida per 1 anno, che l'ENASARCO ha stipulato in favore degli agenti per i casi di malattia, infortunio, morte per infortunio, invalidità permanente a seguito di infortunio, grandi interventi chirurgici a seguito di infortunio o malattia ed indennità parto.
Una delle più rilevanti modificazioni è l’aumento da 37 a 74 euro al giorno della diaria giornaliera (che si aggiunge alla diaria giornaliera “base” di 13 euro, che è stata mantenuta) per i casi di ricovero ospedaliero e/o degenza a seguito di malattia o infortunio, più avanti dettagliatamente illustrata. Un altro grande risultato in favore degli agenti è l’introduzione di una penale a carico della compagnia di assicurazione che eroga le prestazioni, nel caso di ritardo del pagamento oltre il 30° giorno dal ricevimento da parte della Compagnia di assicurazione della documentazione completa. Esaminiamo di seguito le singole novità precisando quali sono le persone non assicurabili. Si tratta delle persone di età superiore ai 75 anni alla data di effetto della copertura e cesserà alla successiva scadenza annuale del premio per coloro che raggiungeranno tale limite di età. Non saranno assicurabili le persone affette da epilessia, paralisi, infermità mentali, delirium tremens, alcolismo, tossicomania, allucinogenomania. . Le prestazioni sono diversificate a seconda del fatto che chi le richiede sia un iscritto alla Fondazione per il quale le ditte preponenti provvedano all’accantonamento della indennità risoluzione rapporto nel fondo Firr presso la Fondazione ENASARCO, e che subiscano infortunio nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie, oppure nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, salvo le eccezioni riportate in coda. Le prestazioni sopra definite sono indicate come garanzia “A”. In aggiunta alle prestazioni di cui alla precedente garanzia “A”, ne saranno erogate ulteriori (indicate come garanzia “B”), in favore: - degli iscritti all'ENASARCO, non pensionati, aventi un'anzianità contributiva, al 31.12.2009, di almeno 5 anni, che abbiano, alla medesima data, un conto previdenziale non inferiore a euro 2.582,28 incrementato da versamenti obbligatori afferenti gli anni 2007, 2008 e 2009 e che svolgano attività di agente al tempo dell’evento; - degli iscritti all'ENASARCO, pensionati, che svolgano attività di agente al tempo dell’evento. Per ciascun soggetto di cui alla garanzia “B” l'assicurazione sarà prestata per gli infortuni che possono occorrere sia nell'esercizio della propria attività professionale di agenti di commercio, sia durante il tempo libero (24 ore). L'assicurazione sarà prestata inoltre per la garanzia "Grandi Interventi Chirurgici" a seguito di infortunio e/o malattia, come meglio specificato nei successivi articoli. Alla scadenza di ogni anno solare le date di riferimento concernenti i requisiti per la determinazione del diritto alle prestazioni di cui al presente articolo si intenderanno automaticamente spostate di un anno. Sono in ogni caso escluse dalla copertura della polizza stipulata dalla Fondazione ENASARCO gli eventi relativi: a) alle malformazioni stabilizzate, difetti fisici e mutilazioni esistenti prima dell'inizio dell'assicurazione; b) alle malattie sofferte durante il servizio di leva, l'arruolamento volontario od il richiamo per mobilitazione; c) alle malattie veneree e mentali (comprese sindromi ansiose depressive); d) alla gravidanza, parto e puerperio, ad eccezione dei casi comportanti interventi chirurgici, nonché alle interruzioni volontarie di gravidanza, ad eccezione di quelle prescritte dal medico curante per esigenze terapeutiche; e) alle applicazioni di carattere estetico ed alle cure dentarie non rese necessarie da infortunio; f) alle malattie provocate da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.). PRESTAZIONI EROGATE Per ogni singolo soggetto coperto dalla garanzia “A” verranno erogati: – Caso Morte a seguito di infortunio: euro 40.000 – Caso Invalidità Permanente a seguito di infortunio: euro 50.000 – Diaria giornaliera da ricovero e/o degenza a seguito di infortunio o malattia: euro 13 In aggiunta alle prestazioni della garanzia “A”, per ogni singolo soggetto coperto dalla garanzia “B” verranno erogati: – Caso Morte a seguito di infortunio: euro 40.000 – Caso Invalidità Permanente a seguito di infortunio: euro 20.000 – Grandi interventi chirurgici a seguito di infortuni o malattia: euro 40.000 – Diaria giornaliera da ricovero e/o degenza a seguito di infortunio o malattia: euro 74 – Indennità parto: euro 300 GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI Per gli agenti di commercio coperti dalla garanzia “B” è previsto in caso di infortunio e/o malattia che rendano necessario un grande intervento chirurgico (il cui elenco è disponibile presso le segreterie delle Associazioni Fnaarc, un rimborso massimo di 40.000,00 per persona e per anno assicurativo. I rimborsi sono soggetti ad una detrazione del 10% con un minimo di 1.500,00. PENALI IN FAVORE DEGLI AGENTI DI COMMERCIO Sono state previste penali in favore degli agenti di commercio nel caso il pagamento della diaria giornaliera, o delle somme per i casi di morte e invalidità permanente da infortunio, oppure i rimborsi per i grandi interventi chirurgici, vengano effettuati dalla Compagnia di assicurazione dopo il 30° giorno dal ricevimento da parte della stessa della documentazione completa. È questo un risultato particolarmente significativo perché in passato sono stati più volte riscontrati tempi di pagamento estremamente ritardati da parte delle Compagnie di assicurazione, con grave danno per gli agenti di commercio. (*) NOTA RELATIVA ALLA GARANZIA INFORTUNI Ai fini della garanzia "infortunio" si intenderanno esclusi gli eventi derivanti: a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione nonché dalla guida ed uso di mezzi locomozione aerei e subacquei; b) dalla pratica e dalla partecipazione a corse o gare (e relative prove ed allenamenti) dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, guidoslitta, alpinismo oltre il 3° grado, arrampicata libera (free-climbing), sci-alpinismo, salti dal trampolino con sci o idroscì, canoa fluviale oltre il 3° grado, speleologia, rugby, football americano, hockey a rotelle, motonautica, automobilismo, motociclismo, bob, hockey su ghiaccio, sport aerei in genere; c) da guerra, insurrezione, salvo che l'Assicurato non si sia trovato all'estero sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità; d) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.); e) da ubriachezza e da proprie azioni delittuose nonché da partecipazione a imprese temerarie salvo il caso di atti compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche, non resi necessari da infortunio. Nel file allegato il regolamento della polizza con le specifiche di chi e cosa è coperto dalla nuova polizza. |
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| Regolamento_polizza_2010.pdf | | | |
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